Art. 7.
(Disposizioni in materia
di polizia mortuaria).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i princìpi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

          a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

          b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

          c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

 

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